Delle due l’una: o a Busto vive una
popolazione con una capacità di udito sopra la media, oppure a Cagliari e Verona
sono tutti sordi. O forse, da altre parti ci sono solo bugiardi.
Sta di fatto che la Pro Patria è stata
multata di ben 5.000 euro per le manifestazioni a carattere razzista perpetrati
nei confronti di un giocatore della Pergolettese, mentre quanto accaduto in
serie A a Cagliari e Verona è finito a tarallucci
e vino in quanto giudicato “fatto che non costituisce reato”.
Allora, per parlarci chiaro, a Busto quanto
accaduto seppur sfumato nell’intensità dei decibel e nella durata è stato ben
percepito in tribuna ed è innegabile la realtà, ma dire che quanto accaduto
altrove sia così diverso è davvero vergognoso.
Si
vuol far credere che quanto avvertito da tutti non sia stato percepito dalla
terna arbitrale, dal quarto uomo e dal
commissario di campo.
Ci vorrebbe il Var anche per l’audio? O
Amplifon come main sponsor per gli arbitri?
No, basterebbe il buonsenso in tutti i
casi., uniformità di giudizio, mena inflessibilità con i deboli e comprensione
con i forti.
Insomma, più serietà e meno ipocrisia.
Flavio Vergani
Giudice Sportivo, vista la propria ordinanza istruttoria di cui al C.U. n. 27 del 3 settembre 2019; vista la nota della Procura Federale in data 5 settembre 2019; considerato che il responsabile dell’Ordine pubblico ha fatto conoscere che la Questura di Cagliari ha segnalato che nelle fasi antecedenti il calcio di rigore, e solo in quella occasione, dal settore "Curva Nord", abitualmente occupato dalla tifoseria di casa, si sono levati cori, urla e fischi nei confronti dell’atleta avversario Lukaku che si apprestava ad effettuare il tiro da rigore e che in tale circostanza dalla zona posta a sinistra guardando la porta sono stati percepiti alcuni versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio, nè in vero dai collaboratori della Procura federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati; ritenuto, in ogni caso, che non possono essere integrati i presupposti, in termini di dimensione e reale percezione, prescritti dall’art. 28 comma 4 CGS per la punibilità a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte in questione; P.Q.M. Il Giudice Sportivo delibera di non applicare sanzioni a carico della Soc. Cagliari
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