Ennesima multa per la Pro Patria, 300 euro di sanzione motivata dai cori offensivi verso le Forze dell' Ordine. Speriamo li abbiano almeno sentiti, visto che le stesse non sono presenti all'interno dello stadio. Quanto alle offese alla città della squadra avversaria non aggiungiamo una parola per non commentare qualcosa di ridicolo. Diciamo solo che se viene pagato un commissario di campo per segnalare tali situazioni, meglio che si eviti di farlo e si diano sempre e comunque multe in tutti i campi dove si gioca. Almeno ci leviamo il pensiero e potremmo continuare a considerare il calcio per quello che è sempre stato. Se l'obiettivo è invece quello di trasformare lo stadio in un convento di clausura, allora il discorso cambia e siamo vicini all'obiettivo, ossia il convento è vuoto perchè i tifosi sono già tutti o quasi fuori. Poi il commissario dove andrà alla domenica per sentire le parolacce? All'oratorio?
Società che paga le colpe dei suoi tifosi a causa di una vera e propria boiata chiamata responsabilità oggettiva .
Se qualcuno non rispetta le regole e questo qualcuno è dipendente della società, allora è giusto che la società paghi con la responsabilità oggettiva, in quanto non sarebbe stata in grado di formare l'eticità del dipendente e quindi sarebbe un modo per ovviare con specifici corsi di formazione o con il ribaltamento della multa. Diverso è il discorso per i tifosi sui quali la società non ha nessun tipo di possibilità di indirizzarne e formarne il comportamento. Cosa ci si aspetta dalle società? Che debba redigere un codice di comportamento da far sottoscrivere al tifoso? Oppure, farsi consegnare il certificato di buona condotta? Oppure, allestire corsi di bon ton o di catechismo con rilascio del diploma? Domanda: all'interno degli stadi ci sono gli stewards, basterebbe dare loro maggiori poteri di pubblico ufficiale e quindi autorizzarli a segnalare e riconoscere chi viola la leggi per sanzioni "ad personam". Troppo comodo segnare su un foglietto quanto succede e in modo sommesso e nascosto consegnarlo a chi poi eroga sanzioni a nastro. Leggete sotto quelle relative all'ultimo turno e diteci se le motivazioni hanno un senso logico e giustificato.
Un solo rammarico, avremmo voluto che la multa pagata dalla Pergolettese fosse stata data alla Pro Patria. L'arbitro della partita con il Padova meritava una doccia fredda, dopo quella che lui stesso ha regalata ai tifosi locali con la ridicola espulsione di Saporetti. Un 'offesa al calcio e ai tifosi che non vediamo sanzionata nella lista. Una vergogna che rimarrà impunita, perchè spesso si preferisce sentire i cori, ma non vedere le perle arbitrali di qualche personaggio in cerca d'autore. Pagare 250 euro per una doccia fredda all'arbitro, anche tenendo conto del costo dell'energia, non avrebbe prezzo e probabilmente costerebbe meno di quanto è costata la doccia calda dell'arbitro, che si presume abbia usato molta acqua per lavarsi la coscienza per quanto combinato.
Flavio Vergani
- € 250 PERGOLETTESE per mancanza dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla terna arbitrale ( Campionato Primavera)
- AMMENDA € 2000 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
- € 1000 IMOLESE A) per avere i suoi sostenitori, nel numero di circa trenta, posizionati nel settore Curva Locali, intonato, al 30º minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali, integranti pericolo 145/424 per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco sulla pista di atletica, al 92° minuto della gara, un accendino senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 1000 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: all’interno del recinto di gioco sulla pista di atletica al 9°, 14°, 27°, 29°, 41° e 42° minuto del primo tempo otto bicchieri di plastica contenenti liquido, ed al 3°, 13°, 35° e 49° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri di plastica contenti liquido; sul terreno di gioco, a circa 50 cm dalla linea laterale, al 45° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica, contenente parzialmente della birra; tutti gli oggetti non colpivano alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 800 TRENTO A) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud Mair, intonato al 6° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella Curva Sud Mair, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 37° minuto del primo tempo, un mozzicone di sigaretta acceso, e al 5° minuto del secondo tempo tre bicchieri di plastica contenenti liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 500 CROTONE per avere i suoi tesserati danneggiato il pannello inferiore della porta d’ingresso del bagno ubicato all’interno dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
- € 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 39° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.). 145/425
- € 500 NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere al 67° minuto della gara fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare il gol della sua squadra, venendo prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
- € 300 CESENA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Mare, intonato al 28° minuto del primo tempo per cinque volte ed al 16° minuto del secondo tempo per tre volte, cori offensivi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c).
- € 300 PRO PATRIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Locali, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 30° minuto del primo tempo per due volte ed al 25° minuto del secondo tempo per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.). € 300 SIENA per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio settore Curva Nord Ospiti, intonato al 1°, 3° e 10° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti della Città dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
- € 200 CARRARESE per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 200 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Montevergine, al 12° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 200 TRIESTINA per avere i propri sostenitori, presenti nella Curva Est, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo per tre volte ed al 36° minuto del secondo tempo per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
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