Tremila euro di multa alla Pro Patria, con questa motivazione: per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, al termine della gara proferito ululati ed epiteti razzisti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della Società avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28 comma 4, C.G.S e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
Domande:
1) il calcio moderno ha imposto i biglietti nominativi, per cui, quella persona poteva essere individuata in “flagranza di reato” e si sarebbe potuto agire verso la persona e non verso la società che non ha colpe su quanto accaduto. Perchè non è avvenuto?
2) Gli stewards che ci stanno a fare? Se qualcuno ha visto e sentito questa persona dire quel che ha detto, tanto da metterlo in un rapporto ufficiale, non si sarebbe potuto attivare uno steward intimando alla persona di finirla con quanto stava facendo, preservando la società da una multa del tutto immeritata? Perchè non è stato fatto?
3) Cosa dovrebbe fare la società per limitare quanto accaduto? Organizzare corsi di bon ton, di educazione civica, di rispetto delle diversità? Che beneficio porta questa multa al problema?
4) E’ serio che in un evento sportivo organizzato dalla Pro Vercelli, la Pro Patria debba rispondere di un comportamento che si sarebbe potuto evitare se chi dovrebbe vigilare non si fosse girato dall’altra parte?
La responsabilità oggettiva è solamente il sinonimo di bancomat, un modo comodo per spillare soldi alle società non per colpe proprie e nemmeno per mancato rispetto delle norme. Se le società pagano gli stewards per avere garantito l’ordine interno allo stadio e questo ordine viene infranto in modo clamoroso, tanto che un commissario di campo vede e scrive, la responsabilità dovrebbe colpire chi è preposto al controllo della struttura e non chi, in ogni caso, non avrebbe la possibilità di far cessare la problematica.
Non vogliamo sminuire la colpa e la gravità di quanto accaduto, ma solo dire che il decreto svuota carceri ha derubricato l’ingiuria razzista dall’albo dei reati, per cui rappresenta un mero illecito civile. Per cui, nessuna possibilità di querelare chi pronuncia offese e insulti. Tale decisione di fatto non classifica più come reato neppure l’offesa razzista, ma solo chi svolge propaganda razzista, ossia chi manifesta pubblicamente le proprie convinzioni con l’obiettivo di modificare e influenzare i comportamenti dei destinatari.
Per cui, 3000 euro, per una solo persona, in uno stadio, appaiono davvero tanti e più che una punizione per il responsabile, appare una persecuzione verso la società spesso, troppo spesso, colpita da multe del genere, forse solo e unicamente francobollata dopo la vicenda Boateng.
Da ultimo, qualcuno potrebbe spiegarci il significato di quanto scritto nella sentenza: Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28 comma 4, C.G.S e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
“I requisiti della dimensione e della percezione necessari per l’integrazione della fattispecie”, non è proprio semplice da comprendere per il tifoso medio, forse più che essere così attenti a quello che dicono i tifosi allo stadio, sarebbe il caso di fare attenzione a quello che si scrive per motivare sentenze assurde con un linguaggio ancora più assurdo.
Flavio Vergani