Finalmente esce ufficialmente il nome di Luca Bassi da tempo accostato alla società Pro Patria come componente della Fiduciaria Finnat. Ovviamente, essere titolare della Fiduciaria non significa nulla, ossia non certifica l’impegno e le responsabilità dello stesso nella nuova Pro Patria, ma perlomeno conferma quanto da noi anticipato, seppur senza comunicare il nome nel rispetto di chi ha chiesto di non farlo. Il nome è presente nel comunicato FIGC recentemente diramato e che riportamo. La sanzione è relativa alla ritardata presentazione della documentazione con i requisiti di onorabilità e solvibilità richiesti in seguito ad acquisiti di quote societarie rilevanti

 

Flavio Vergani

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1294 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Patrizia Rossana
TESTA, Luca BASSI e della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Patrizia Rossana TESTA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., dal 10/12/2024: in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., affinché venisse depositata alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa a: A) i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., di: 1) TOFANELLI Marco, alla data
dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Banca Finnat Euramerica S.p.A., detentrice dell’intero pacchetto azionario della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con
rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il
termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 2) NATTINO Arturo,
alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Banca Finnat Euramerica S.p.A., detentrice dell’intero pacchetto azionario della Finnat Fiduciaria S.p.A.
acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., oltreché Presidente del C.d.A., Legale rappresentante e socio di
maggioranza della Nattino Holding S.r.l. (detentrice dell’81,17% delle azioni della Banca Finnat Euramerica S.p.A.); la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva
il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 3) NATTINO
Andrea, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale
società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-
bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 4) MENNINI Luigi, alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e
Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la
Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con
pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 5) BASSI Luca, alla data dell’acquisizione, fiduciante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; B) i requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. relativi all’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e pertanto ai soggetti rappresentanti che nella fattispecie vanno così identificati: 1)NATTINO Andrea, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la attestazione rilasciata dalla Banca Finnat Euramerica S.p.A. in favore dell’acquirente Finnat
Fiduciaria S.p.A. e dichiarazione della stessa datata 13 marzo 2025 con cui si afferma “intestataria fiduciariamente in via c.d. statica di una quota pari a nominali euro 4.900,00 del capitale sociale della Società Aurora Pro Patria S.p.A.” , il cui titolare effettivo, come dalla stesso confermato, è il sig. Luca Bassi; 2) MENNINI Luigi, alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la attestazione rilasciata dalla Banca Finnat Euramerica S.p.A. in favore dell’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e dichiarazione della stessa datata 13 marzo 2025 con cui si afferma “intestataria fiduciariamente in via c.d. statica di una quota pari a nominali euro 4.900,00 del capitale sociale della Società Aurora Pro Patria S.p.A.” , il cui titolare effettivo, come dalla stesso confermato, è il sig. Luca Bassi; Luca BASSI, in qualità di fiduciante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva,ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig.ra Patrizia Rossana TESTA,
Sig. Luca BASSI,
⋅ Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Patrizia Rossana Testa; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) di ammenda
per la Sig.ra Patrizia Rossana TESTA,
⋅ 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) di ammenda
per il Sig. Luca BASSI,
⋅ € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2025
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

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